Art. 18-ter — Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente o infermità
1. ((Se per qualsiasi infermita', giudicata permanente, o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato non puo' adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, e' dispensato dal servizio, previo parere conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Se l'infermita' o la sopravvenuta inettitudine consentono l'efficace svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato puo' essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, tenuto conto del tipo e della gravita' dell'infermita' o della sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il diritto al trattamento economico in godimento, con l'eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico corrispondente alla qualifica attribuita. Se l'infermita' ha carattere temporaneo, il magistrato puo', su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge. Il magistrato puo' essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermita' permanente emerga che lo stato di infermita', quale gia' accertato, e' incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie. Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, e' dispensato dal servizio.))
Testo vigente dal 26 agosto 2026
