Art. 33
[1]Deliberazioni
[2](articolo 26 del decreto legislativo n. 545 del 1992)
[3]1. Il Consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti. 2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.
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