Art. 77
[1]Riunione dei ricorsi
[2](articolo 29 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
[3]1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi. 2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa corte di giustizia tributaria il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma 1. 3. La corte, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende piu' gravosa la loro trattazione, puo', con ordinanza motivata, disporne la separazione.
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