Art. 90
[1]Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo
[2](articolo 41 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
[3]1. La sospensione e' disposta e l'interruzione e' dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla corte di giustizia tributaria con ordinanza. 2. Avverso il decreto del presidente e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 76.
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