Art. 106

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[1]Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a lire 500.

[2]Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Podesta' in conformita' alle leggi ed ai regolamenti.

[3]Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 1 luglio 1947 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art106 · fonte su Normattiva