Art. 106
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[1]Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a lire 500.
[2]Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Podesta' in conformita' alle leggi ed ai regolamenti.
[3]Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 1 luglio 1947 · versione 0 su Normattiva