Art. 106
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[1]((Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a L. 5000.
[2]Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal sindaco in conformita' alle leggi ed ai regolamenti)).
[3]Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.
Testo vigente dal 1 luglio 1947 al 13 ottobre 2000 · versione 16 su Normattiva