Art. 157
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942. Leggi il testo vigente →
[1]Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, piu' comuni possono essere riuniti in consorzio fra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di carattere obbligatorio.
[2]La costituzione coattiva del consorzio e' disposta con decreto del Prefetto, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale, del Ministro dell'Interno, se appartengono a circoscrizioni provinciali diverse, uditi i Podesta' e le Giunte provinciali amministrative interessati e, quando del consorzio faccia parte la provincia, anche il rettorato.
[3]Con lo stesso decreto e' approvato lo statuto ed e' stabilita la sede del consorzio.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva