Art. 157

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[1]Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, piu' comuni possono essere riuniti in consorzio fra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di carattere obbligatorio.

[2]La costituzione coattiva del consorzio e' disposta con decreto del Prefetto, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale, del Ministro dell'Interno, se appartengono a circoscrizioni provinciali diverse, uditi i Podesta' e le Giunte provinciali amministrative interessati e, quando del consorzio faccia parte la provincia, anche il rettorato.

[3]Con lo stesso decreto e' approvato lo statuto ed e' stabilita la sede del consorzio.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art157 · fonte su Normattiva