Art. 157
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[1]Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, piu' comuni possono essere riuniti in consorzio fra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di carattere obbligatorio.
[2]La costituzione coattiva del consorzio e' disposta con decreto del Prefetto, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministro per l'interno, se appartengono a circoscrizioni provinciali diverse, uditi i Podesta' e le Giunte provinciali amministrative interessate, e, quando del consorzio faccia parte la provincia, anche il rettorato.
[3]La costituzione coattiva del consorzio pel servizio del segretario comunale e' sempre disposta con decreto del Ministro per l'interno.
[4]Con lo stesso decreto e' approvato lo statuto ed e' stabilita la sede del consorzio.
Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 7 ottobre 1945 · versione 7 su Normattiva