Art. 157
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[1]Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, piu' comuni possono essere riuniti in consorzio fra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di carattere obbligatorio.
[2]La costituzione coattiva del consorzio e' disposta con decreto del Prefetto, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministro per l'interno, se appartengono a circoscrizioni provinciali diverse, uditi i Podesta' e le Giunte provinciali amministrative interessate, e, quando del consorzio faccia parte la provincia, anche il rettorato.
[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 21 AGOSTO 1945, N. 553)).
[4]Con lo stesso decreto e' approvato lo statuto ed e' stabilita la sede del consorzio.
Testo vigente dal 7 ottobre 1945 al 13 giugno 1990 · versione 12 su Normattiva