Art. 173
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[1]Il segretario comunale ha la qualifica di funzionario dello Stato ed e' equiparato a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato, fermo restando l'onere degli stipendi, assegni ed indennita' a carico dei comuni, giusta l'articolo 91, lettera b), nn. 6 e 7, e, salvo per quanto riguarda le pensioni, il disposto dell'articolo 208.
[2]Per quanto attiene all'adempimento delle sue funzioni, il segretario comunale dipende gerarchicamente dal Podesta' e ne esegue gli ordini.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva