Art. 173
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[1]Il segretario comunale e il segretario provinciale hanno la qualifica di funzionari dello Stato sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato, fermo restando l'onere degli stipendi, assegni, indennita', rispettivamente, a carico del comune, giusta l'art. 91, lettera b), numeri 6 e 7, ed a carico della provincia, giusta l'art. 144, lettera b), numeri 4 e 5, salvo, per quanto riguarda le pensioni, il disposto dell'art. 209.
[2]Per quanto attiene all'adempimento delle loro funzioni, il segretario comunale e il segretario provinciale dipendono gerarchicamente dal rispettivo Podesta' e Preside e ne eseguono gli ordini.
Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990 · versione 7 su Normattiva