Art. 186

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[1]Il giudizio sui concorsi e' dato da una Commissione composta:

  • l)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1942, N. 851, COME MODIFICATA DALLA L. 9 AGOSTO 1954, N. 748));
  • 2)per i posti di segretario comunale di grado superiore al V e per quelli di segretario provinciale, di un Consigliere di stato o di un Prefetto. Presidente, del Capo del personale dei segretari comunali e provinciali o di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al VI, di un Ispettore di ragioneria, di un Professore di materie giuridiche di grado universitario, di un esperto nelle discipline amministrative designato dall'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego e del Podesta' del comune o del Preside della provincia, cui, rispettivamente, appartiene il posto messo a concorso. In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente.

[2]Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al IX, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

[3]La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per l'interno.

[4]Le spese pel funzionamento delle Commissioni sono, rispettivamente, a carico dei comuni e delle provincie interessate.

Testo vigente dal 16 settembre 1954 al 11 maggio 1957 · versione 27 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art186 · fonte su Normattiva