Art. 186
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1942 al 16 settembre 1954. Leggi il testo vigente →
[1]Il giudizio sui concorsi e' dato da una Commissione composta:
- l)per i posti di segretario comunale di grado inferiore al IV, del Capo del personale dei segretari comunali e provinciali o di un Vice Prefetto o di un Vice Prefetto Ispettore, Presidente, di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore all'VIII, di un funzionario di ragioneria della stessa Amministrazione di grado non inferiore all'VIII, di un esperto nelle discipline amministrative, e di un segretario comunale di grado non inferiore al IV designato dall'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego;
- 2)per i posti di segretario comunale di grado superiore al V e per quelli di segretario provinciale, di un Consigliere di stato o di un Prefetto. Presidente, del Capo del personale dei segretari comunali e provinciali o di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al VI, di un Ispettore di ragioneria, di un Professore di materie giuridiche di grado universitario, di un esperto nelle discipline amministrative designato dall'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego e del Podesta' del comune o del Preside della provincia, cui, rispettivamente, appartiene il posto messo a concorso. In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente.
[2]Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al IX, esercita le funzioni di segretario della Commissione.
[3]La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per l'interno.
[4]Le spese pel funzionamento delle Commissioni sono, rispettivamente, a carico dei comuni e delle provincie interessate.
Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 16 settembre 1954 · versione 7 su Normattiva