Art. 186
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[1]Il giudizio sui concorsi e' dato da una Commissione composta:
- l)per i posti di segretario comunale di grado inferiore al IV, del Capo del personale dei segretari comunali e provinciali o di un Vice Prefetto o di un Vice Prefetto Ispettore, Presidente, di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore all'VIII, di un funzionario di ragioneria della stessa Amministrazione di grado non inferiore all'VIII, di un esperto nelle discipline amministrative, e di un segretario comunale di grado non inferiore al IV designato dall'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego;30
- 2)per i posti di segretario comunale di grado superiore al V e per quelli di segretario provinciale, di un Consigliere di stato o di un Prefetto. Presidente, del Capo del personale dei segretari comunali e provinciali o di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al VI, di un Ispettore di ragioneria, di un Professore di materie giuridiche di grado universitario, di un esperto nelle discipline amministrative designato dall'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego e del Podesta' del comune o del Preside della provincia, cui, rispettivamente, appartiene il posto messo a concorso. In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente.
[2]Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al IX, esercita le funzioni di segretario della Commissione.
[3]La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per l'interno.
[4]Le spese pel funzionamento delle Commissioni sono, rispettivamente, a carico dei comuni e delle provincie interessate.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 marzo 1957, n. 225
30La L. 29 marzo 1957, n. 225 nel modificare l'art. 22, comma 1 della L. 9 agosto 1954, n. 748 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 della L. 27 giugno 1942, n. 851 ha conseguentemente disposto il venir meno dell'abrogazione del numero 1, comma 1 del presente articolo.
Testo vigente dal 11 maggio 1957 al 13 giugno 1990 · versione 31 su Normattiva