Art. 20
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[1]Il Prefetto, oltre le ordinanze di urgenza dipendenti dallo esercizio della funzione surrogatoria contemplata all'articolo 55, comma 1°, puo' emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilita' polizia locale e igiene, per motivi di sanita' o di sicurezza pubblica interessanti l'intera provincia o piu' comuni della medesima.
[2]Le ordinanze di urgenza del Prefetto sono eseguite in via amministrativa indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale.
[3]Quando gli interessati non vi ottemperino, sono adottate, previa diffida da notificarsi almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza, le misure necessarie per l'esecuzione d'ufficio.
[4]E' autorizzato l'impiego della forza pubblica.
[5]La nota delle spese relative e' resa esecutoria dal Prefetto ed e' rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
[6]Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Prefetto sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a lire 500.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva