Art. 20
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[1]Il Prefetto, oltre le ordinanze di urgenza dipendenti dallo esercizio della funzione surrogatoria contemplata all'articolo 55, comma 1°, puo' emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilita' polizia locale e igiene, per motivi di sanita' o di sicurezza pubblica interessanti l'intera provincia o piu' comuni della medesima.
[2]Le ordinanze di urgenza del Prefetto sono eseguite in via amministrativa indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale.
[3]Quando gli interessati non vi ottemperino, sono adottate, previa diffida da notificarsi almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza, le misure necessarie per l'esecuzione d'ufficio.
[4]E' autorizzato l'impiego della forza pubblica.
[5]La nota delle spese relative e' resa esecutoria dal Prefetto ed e' rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
[6]Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Prefetto sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a lire 500. 54
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
54Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Nel sesto comma dell'articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 le parole "sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila"."
Testo vigente dal 15 gennaio 2000 al 13 ottobre 2000 · versione 57 su Normattiva