Art. 260
Testo unico-art. 260 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
Apro la norma…
Testo unico-art. 260 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara l'illegittimità costituzionale: a) delle seguenti disposizioni del testo unico comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383: art. 23, comma secondo; art. 251, limitatamente alla parte in cui dispone che chi si ingerisca nel maneggio del denaro "è sottoposto alla giurisdizione amministrativa"; art. 260; art. 310, comma quarto - limitatamente alla parte i…
ECLI:IT:COST:1966:55 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 260 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, in riferimento all'art. 103 della Costituzione e al principio di imparzialità della funzione giurisdizionale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, P…
ECLI:IT:COST:1965:17 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art260 · fonte su Normattiva