Art. 260
Testo unico-art. 260 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
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Testo unico-art. 260 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN SEDE DI CONTENZIOSO ELETTORALE - SOPRAVVENUTA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME ATTRIBUTIVE DELLA COMPETENZA E CARENZA DEL POTERE DI PROPORRE QUESTIONI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
I consigli comunali - per la sentenza n. 93 del 1965 della Corte costituzionale - non possono piu' svolgere attivita' giurisdizionale in materia di contenzioso elettorale e non possono, quindi, promuovere questioni di legittimita' costituzionale alla Corte; pertanto le questioni promosse con deliberazione dei consigli comunali (anche se anteriori alla data di pubblicazione della sentenza nella G.U.) devono essere dichiarate manifestamente infondate. Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale relative al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; al D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151; al comma primo del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316; agli artt. 23 e 132 del T.U. 9 febbraio 1915, n. 148; all'art. 16 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 ed all'art. 5 del D.P.Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3, sollevate con deliberazioni di consigli comunali privi di potesta' giurisdizionale in materia elettorale, a seguito della menzionata sentenza n. 93 del 1965.
Riguarda ancheart. 132 r.d. 148/1915art. 16 r.d. 99/1991art. 12 Approvazione del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternita' ed infanzia (034U2316)art. 23 r.d. 148/1915art. 14 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' CONTABILE - PROCEDURA PER L'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art260 · fonte su Normattiva
L'art. 260 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (t.u. legge com. e prov.), oltre a violare le regole dettate in tema di astensione e ricusazione dei giudici nel processo civile, penale ed amministrativo, contrasta col principio di imparzialita' del giudice posto nell'art. 101, secondo comma, Cost., ed e' pertanto da dichiarare incostituzionale, sia perche' dispone che il giudizio contabile contro gli amministratori di enti locali viene promosso e svolto dai consigli di prefettura d'ufficio o su richiesta del prefetto-presidente, nonostante che la funzione amministrativa inquirente, destinata a condurre al giudizio, spetti istituzionalmente allo stesso prefetto e ai funzionari da lui dipendenti; sia perche', data la posizione di dipendenza di tutti i componenti di quei consessi rispetto al potere esecutivo, rende possibili discriminazioni (e particolarmente discriminazioni politiche) fra gli amministratori di uno stesso ente senza che contro tali inconvenienti sia offerto alcun rimedio giuridico.
GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' CONTABILE - PROCEDURA PER L'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 260 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (t.u. legge com. e prov.), contrasta col principio di uguaglianza posto nell'art. 3 Cost., ed e' pertanto da dichiarare incostituzionale, poiche', disponendo che il giudizio contabile contro gli amministratori di enti locali viene promosso e svolto dai consigli di prefettura d'ufficio o su richiesta del prefetto-presidente, rende possibili - data la posizione di dipendenza di tutti i componenti di quei consessi rispetto al potere esecutivo, - disparita' di trattamento nei confronti degli amministratori dei diversi enti locali e persino dei diversi amministratori di uno stesso ente.
GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' CONTABILE - NORME DI PROCEDURA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DI IMPUGNATIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), non puo' dirsi garantito in un processo la cui disciplina renda possibile introdurre, dopo l'audizione delle parti e senza presidio di forme, elementi di giudizio non conosciuti dalle parti stesse. Quel diritto, nonche' l'altro di impugnativa, contemplato dal primo comma del cit. art. 24 della Costituzione, devono considerarsi violati anche quando manchi una disposizione che assicuri alle parti la possibilita' di prendere visione del testo originale della pronuncia del giudice. Poiche' tali deficienze sono riscontrabili nella disciplina del processo innanzi ai consigli di prefettura in sede di giurisdizione contabile, sono da ritenere viziate da illegittimita' costituzionale le disposizioni in proposito dettate dal t.u. legge com. e prov., approvato con r.d. 3 marzo 1934 n. 383, ed in particolare l'art. 310, comma quarto, limitatamente alla parte in cui dispone che il conto "e' sottoposto al giudizio del consiglio di prefettura, il quale decide nel termine di sei mesi, sentite, ove lo richiedano, le parti interessate"; art. 310, comma quinto e comma sesto; gli artt. 23 e 311, limitatamente alla parte che riguarda la partecipazione alla seduta del consiglio di prefettura, del funzionario di ragioneria che ebbe a compilare il conto.
Riguarda ancheart. 23 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 311 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 310 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESTENSIONE DELLA PRONUNCIA A NORME NON IMPUGNATE LA CUI ILLEGITTIMITA' E' CONSEGUENZA DELLA DECISIONE - FATTISPECIE.
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, conclusosi il giudizio di legittimita' costituzionale relativo alla giurisdizione contabile dei consigli di prefettura, con la dichiarazione di illegittimita' degli artt. 23, 251, 260, 310 e 311 del T.U. legge com. e prov. del 1934, denunciati nell'ordinanza di rimessione alla Corte, questa deve dichiarare altresi' la illegittimita' delle seguenti altre disposizioni impugnate: la parte dell'art. 251 t.u. cit. che prevede la sottoposizione alla "giurisdizione amministrativa" (e cioe' alla giurisdizione dei consigli di prefettura) dei soggetti ivi contemplati; l'art. 21 comma terz'ultimo, legge 17 luglio 1890 n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (cosi' come sostituito dall'art. 1 D.L. 20 febbraio 1927, n. 257), limitatamente alla disposizione per cui il conto "e' sottoposto al giudizio del consiglio di prefettura, il quale deve decidere entro sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate"; l'art. 21, cit., intero comma penultimo e intero comma ultimo; art. 5 D.L. 20 febbraio 1927 n. 257, limitatamente alla parte in cui dispone che i consigli di prefettura pronunciano sulla responsabilita' contabile degli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contemplata dall'art. 3 dello stesso decreto (che ha introdotto il testo attuale degli ultimi quattro commi dell'art. 30 della legge 17 luglio 1890, n. 6972); l'art. 30 legge 17 luglio 1890, n. 6972, ultimo comma, nel testo attuale (introdotto con l'art. 3 D.L. 20 febbraio 1927, n. 257), contenente norme di procedura a proposito dei giudizi da ultimo menzionati. Debbono invece essere espressamente fatte salve le disposizioni sulla giurisdizione contabile della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, sottentrata, in quella Regione, alla giurisdizione dei consigli di prefettura. Invero, anche se la Corte non intende escludere che talune di dette disposizioni possano risultare illegittime anche con riferimento alla giurisdizione della giunta giurisdizionale amministrativa, la cui struttura comporta peraltro qualche disparita' sul piano del processo, rispetto ai consigli di prefettura, il sindacato su di esse avrebbe potuto svolgersi solo con particolare riferimento alla giurisdizione della giunta e quindi sulla base di un'impugnativa specifica.
Riguarda ancheart. 5 d.l. 257/1927art. 1 d.l. 257/1927art. 21 legge 6972/1990art. 30 legge 6972/1990art. 311 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 310 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)e altri 2
CORTE DEI CONTI - GIURISDIZIONE CONTABILE - GIURISDIZIONE (IN ALCUNE MATERIE) DI SECONDO GRADO RISPETTO A QUELLA DEI CONSIGLI DI PREFETTURA - VIOLAZIONE DELL'ART. 103, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Se puo' dirsi esatto che nel nostro ordinamento la Corte dei conti e' il principale organo di "giurisdizione contabile", non appare invece esatto ritenere incompatibile col secondo comma dell'art. 103 Cost. che alla Corte dei conti sia conferita, in un settore della giurisdizione contabile relativo ad enti locali, una competenza limitata al secondo grado. La esistenza in materia, di una competenza di primo grado di un organo diverso, non sottrae infatti alla Corte qualcosa che la Costituzione abbia voluto riservarle. Deve pertanto escludersi la illegittimita' costituzionale dell'art. 260 del T.U. della legge com. e prov. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, il quale attribuisce ai Consigli di prefettura la risoluzione, in primo grado, delle controversie in materia di responsabilita' previste dagli artt. 251-259 dello stesso T.U.
Riguarda ancheart. 252 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 251 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 253 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 258 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 259 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 256 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)e altri 3
GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA - PERMANENZA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI REVISIONE DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI.
Non puo' dirsi che la giurisdizione contabile dei Consigli di prefettura sia venuta meno a seguito della scadenza del termine quinquennale fissato dalla VI disp. trans. Cost. per la revisione di tutte le giurisdizioni speciali, diverse dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti, poiche' detta scadenza non produce la caducazione di quelle giurisdizioni, pur determinando uno stato di incompiutezza, e percio' di alterazione, del sistema concepito dall'Assemblea costituente. - S. nn. 41/1957 C; 92/1962 D.
Riguarda ancheart. 251 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 258 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 253 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 255 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 254 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 259 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)e altri 3
GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA - PERMANENZA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI REVISIONE DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI - EFFETTI - PRETESA SOTTRAZIONE AL SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
La previsione dell'art. VI disp. trans. Cost., secondo la quale tutte le giurisdizioni speciali diverse dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti sono soggette a revisione, non implica che prima di tale revisione quelle giurisdizioni possano continuare a vivere cosi' come sono, anche quando la loro struttura o il loro modo di operare contrasti coi precetti dettati dalla Costituzione per la giurisdizione in generale, come sono quelli destinati ad assicurare il diritto di difesa, l'indipendenza dei giudici, il ricorso per violazione di legge. Pertanto e' soggetta al sindacato di legittimita' costituzionale la giurisdizione contabile dei Consigli di prefettura.
Riguarda ancheart. 257 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 254 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 255 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 256 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 253 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 252 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)e altri 3
GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA - GIURISDIZIONE CONTABILE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.
L'inapplicabilita' ai procedimenti innanzi ai Consigli di prefettura in materia di giurisdizione contabile, della regola ne procedat judex ex officio non importa lesione del principio della imparzialita' del giudice: quest'ultimo infatti esige soltanto che ogni giudice operi in condizione di assoluta estraneita' e indifferenza - e percio' di neutralita' - rispetto agli interessi in causa, ma non esclude che un giudizio sia promosso ex officio.
Riguarda ancheart. 257 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 254 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 259 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 258 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 255 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 252 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)e altri 3
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