Art. 261
Testo unico-art. 261 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
Apro la norma…
Testo unico-art. 261 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
RESPONSABILITA' CONTABILE E AMMINISTRATIVA - RESPONSABILITA' DI AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI - MANCATA APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE - CONCORRENTE RESPONSABILITA' DI IMPIEGATI - DIVERSITA' DI REGIME E DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - R.D. 3 MARZO 1934 N. 383, ARTT. 254, 261. - COST., ARTT. 3, 24, 28, 54, 97, 103.
L'art. 254 del t.u. com. e prov. configura talune fattispecie tipiche di responsabilita' degli amministratori degli enti locali imputabili anche a titolo di colpa lieve o lievissima, sicche' l'invocata estensione della norma - in via di pronuncia additiva - agli impiegati che abbiano concorso alla produzione del danno non solo e' inattuabile per il carattere tipico ed esclusivo dei comportamenti considerati, ma costituirebbe un inammissibile intervento in una materia (determinazione delle ipotesi di responsabilita', dei soggetti cui essa e' ascrivibile, e del grado di colpa richiesto) che rientra, invero, nell'esclusiva discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 54, 97 e 103 Cost. - dell'art. 254 e, in relazione ad esso, dell'art. 261, r.d. 3 marzo 1934 n. 383, in quanto non assoggettano al medesimo regime la responsabilita' degli amministratori e quella, concorrente, degli impiegati, in ipotesi di mancata applicazione e riscossione di tributi ed entrate regolarmente deliberati).
Riguarda ancheart. 254 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
CORTE DEI CONTI - GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI DI ENTI LOCALI - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - R.D. 3 MARZO 1934 N. 383, ART. 261. - COST., ARTT. 3, 24, 97, 103.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 261 del t.u. com. e prov., impugnato in quanto non attribuisce alla giurisdizione della Corte dei conti le controversie relative alla responsabilita' degli impiegati degli enti locali, difetta di rilevanza sia perche' - essendo le suddette controversie attribuite al giudice ordinario dall'art. 265 t.u. cit. - concerne una norma non conferente in ordine agli aspetti censurati, sia in quanto il giudizio 'a quo' attiene ad un'ipotesi tipica ('ex' art. 254) di responsabilita' degli amministratori degli enti locali. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 261, r.d. 3 marzo 1934 n. 383, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 103 Cost.).
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art261 · fonte su Normattiva
RESPONSABILITA' CONTABILE E AMMINISTRATIVA - RESPONSABILITA' DI IMPIEGATI DI ENTI LOCALI - PREVENTIVO ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO INNANZI ALLA G.P.A. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - R.D. 3 MARZO 1934 N. 383, ARTT. 261, 264. - COST., ARTT. 3, 24, 97, 113.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale delle norme del t.u. com. e prov. che prevedono uno speciale procedimento amministrativo innanzi alla g.p.a. per l'accertamento delle responsabilita' degli impiegati (ed amministratori) degli enti locali, in quanto dall'ordinanza di rimessione non risulta quale attinenza detta questione possa avere ai fini della definizione del giudizio 'a quo'. (Inammissibilita' della questione relativa all'art. 261, in relazione all'art. 264, r.d. 3 marzo 1934 n. 383, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.).
Riguarda ancheart. 264 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
CORTE DEI CONTI - GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' DI AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI - ASSENZA DI CONTRADDITTORIO CON GLI IMPIEGATI CORRESPONSABILI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - R.D. 3 MARZO 1934 N. 383, ARTT. 254 E 261. - COST., ARTT. 3, 24, 97, 103.
Nel giudizio relativo ad ipotesi tipiche di responsabilita' degli amministratori degli enti locali, ed al solo fine di accertarne l'entita', la Corte dei conti ben puo' conoscere, in via meramente incidentale, anche del comportamento degli impiegati senza dover procedere alla loro chiamata in giudizio, non essendovi titolo per l'affermazione di responsabilita' solidale, ne' esigenza di contraddittorio, atteso che la sentenza del giudice contabile comunque non farebbe stato in un eventuale giudizio di responsabilita' degli impiegati stessi innanzi al giudice ordinario. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 103 Cost., e relativa agli artt. 254 e 261, r.d. 3 marzo 1934 n. 383, in quanto non consentirebbero il contraddittorio e la ripartizione dell'addebito tra amministratori ed impiegati corresponsabili del medesimo illecito).
Riguarda ancheart. 254 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - QUESTIONI NON PROPONIBILI. REGIONE SICILIA - ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - D. LG.VO PRESIDENTE REGIONE SICILIANA 29 OTTOBRE 1955, N. 6, ARTT. 250 E 253, TRASFUSO NELLA LEGGE REGIONALE 15 MARZO 1963, N. 16; R.D. 3 MARZO 1934, N. 383, ARTT. 261, 263, 264 E 265 - DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI DA ESSI DIPENDENTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 103 DELLA COSTITUZIONE - RICHIESTE SOTTOPOSTE ALLA CORTE - NON CONFIGURANO UNA VERA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA'.
In assenza, nel giudizio innanzi alla Corte, di autentiche questioni di legittimita' costituzionale, non puo' che addivenirsi ad una pronuncia di inammissibilita'. E' questo il caso del giudizio sulle norme degli artt. 261, 263, 264 e 265 del testo unico della legge comunale e provinciale (approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383) e degli artt. 250 e 253 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (approvato con d.lg.vo del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, e trasfuso nella legge della stessa Regione 15 marzo 1963, n. 16) sulla responsabilita' civile per danni cagionati agli enti locali e istituzioni da essi dipendenti, dai loro amministratori e impiegati, e sulla competenza a conoscere di tale responsabilita', promosso dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sicilia, in riferimento agli artt. 3, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione. In esso infatti, sul presupposto di una assoluta (e non tendenziale) generale e immediata operativita' dell'art. 103, comma secondo, della Costituzione, sulla giurisdizione della Corte dei conti, e dell'implicito assunto che alla concreta attuazione di questo precetto costituzionale, anche per settori a tale giurisdizione originariamente sottratti, non sia mai necessaria una interpositio legislatoris, si richiede alla Corte costituzionale, sotto la specie di una pronuncia caducatoria, una dichiarazione giudiziale della capacita' espansiva della disciplina sulla responsabilita' dei dipendenti dello Stato, e della estensione di essa alla Sicilia. Ditalche' le questioni, nei termini in cui sono sollevate, concernono non il contrasto della denunciata normativa con gli indicati parametri costituzionali, ma i limiti e i modi di attuazione dell'indicato art. 103, comma secondo, Cost., e di conseguenza vanno dichiarate inammissibili. Cfr.: sentt. nn. 110 del 1970 e 211 del 1972.
Riguarda ancheart. 263 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 264 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 265 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
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