Art. 296
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[1]I contratti che eccedono i limiti indicati negli articoli 87 e 140 non sono impegnativi per l'ente senza il visto del Prefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.
[2]A tale scopo detti contratti devono essere trasmessi al Prefetto in copia integrale entro cinque giorni dalla stipulazione.
[3]Per gravi motivi di interesse dell'ente, o per altri gravi motivi di interesse pubblico il Prefetto puo' sempre negare l'esecutivita' dei contratti, quantunque riconosciuti regolari.
[4]I provvedimenti del Prefetto sono definitivi.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 1 luglio 1947 · versione 0 su Normattiva