Art. 296

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[1]I contratti che eccedono i limiti indicati negli articoli 87 e 140 non sono impegnativi per l'ente senza il visto del Prefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.

[2]A tale scopo detti contratti devono essere trasmessi al Prefetto in copia integrale entro cinque giorni dalla stipulazione.

[3]Per gravi motivi di interesse dell'ente, o per altri gravi motivi di interesse pubblico il Prefetto puo' sempre negare l'esecutivita' dei contratti, quantunque riconosciuti regolari.

[4]I provvedimenti del Prefetto sono definitivi.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 1 luglio 1947 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art296 · fonte su Normattiva