Art. 296

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[1]((I contratti che eccedono i limiti entro i quali, ai sensi degli articoli 87 e 140, e' consentito procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, non sono impegnativi per l'ente senza il visto del Prefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte)).

[2]A tale scopo detti contratti devono essere trasmessi al Prefetto in copia integrale entro cinque giorni dalla stipulazione.

[3]Per gravi motivi di interesse dell'ente, o per altri gravi motivi di interesse pubblico il Prefetto puo' sempre negare l'esecutivita' dei contratti, quantunque riconosciuti regolari.

[4]I provvedimenti del Prefetto sono definitivi.

Testo vigente dal 1 luglio 1947 al 13 giugno 1990 · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art296 · fonte su Normattiva