Art. 296
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[1]((I contratti che eccedono i limiti entro i quali, ai sensi degli articoli 87 e 140, e' consentito procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, non sono impegnativi per l'ente senza il visto del Prefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte)).
[2]A tale scopo detti contratti devono essere trasmessi al Prefetto in copia integrale entro cinque giorni dalla stipulazione.
[3]Per gravi motivi di interesse dell'ente, o per altri gravi motivi di interesse pubblico il Prefetto puo' sempre negare l'esecutivita' dei contratti, quantunque riconosciuti regolari.
[4]I provvedimenti del Prefetto sono definitivi.
Testo vigente dal 1 luglio 1947 al 13 giugno 1990 · versione 16 su Normattiva