Art. 34

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Una borgata o frazione puo' essere distaccata dal comune cui appartiene ed essere aggregata ad un altro contermine quando la domanda sia fatta dai contribuenti a norma del primo comma del precedente articolo e concorra il voto favorevole del comune cui la borgata o frazione intende aggregarsi.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 27 marzo 1969 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art34 · fonte su Normattiva