Art. 34

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Una borgata o frazione puo' essere distaccata dal comune cui appartiene ed essere aggregata ad un altro contermine quando la domanda sia fatta dai contribuenti a norma del primo comma del precedente articolo e concorra il voto favorevole del comune cui la borgata o frazione intende aggregarsi. 39

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

39

La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 21 marzo 1969, n. 38 (in G.U. 1ª s.s. 26/03/1969, n. 78) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "limitatamente alle parti in cui riconoscono il diritto di iniziativa del procedimento di modificazione delle circoscrizioni territoriali ai cittadini che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la meta' del carico dei tributi locali in esse applicati, anziche' alla maggioranza dei cittadini elettori".

Testo vigente dal 27 marzo 1969 al 13 giugno 1990 · versione 40 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art34 · fonte su Normattiva