Art. 35
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[1]Le variazioni alla circoscrizione dei comuni e le rettifiche di confine, previste negli articoli precedenti sono disposte con decreto Reale, sentito in ogni caso il parere dei Podesta' dei comuni interessati, del rettorato provinciale e del Consiglio di Stato.
[2]Tutte le deliberazioni dei Podesta' relative a variazioni alla circoscrizione dei comuni ed a rettifiche di confine sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.
[3]Qualsiasi contribuente ha facolta' di farvi opposizione nel termine di giorni venti a decorrere dall'ultimo giorno di affissione.
[4]Le eventuali opposizioni, insieme con gli atti debitamente istruiti, sono dal Prefetto trasmessi, con motivato parere, al Ministro dell'Interno.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 27 marzo 1969 · versione 0 su Normattiva