Art. 35

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1969 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

[1]Le variazioni alla circoscrizione dei comuni e le rettifiche di confine, previste negli articoli precedenti sono disposte con decreto Reale, sentito in ogni caso il parere dei Podesta' dei comuni interessati, del rettorato provinciale e del Consiglio di Stato.

[2]Tutte le deliberazioni dei Podesta' relative a variazioni alla circoscrizione dei comuni ed a rettifiche di confine sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

[3]Qualsiasi contribuente ha facolta' di farvi opposizione nel termine di giorni venti a decorrere dall'ultimo giorno di affissione.

[4]Le eventuali opposizioni, insieme con gli atti debitamente istruiti, sono dal Prefetto trasmessi, con motivato parere, al Ministro dell'Interno. 39

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

39

La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 21 marzo 1969, n. 38 (in G.U. 1ª s.s. 26/03/1969, n. 78) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "limitatamente alla parte in cui attribuisce a qualsiasi contribuente anziche' a qualsiasi elettore la facolta' di fare opposizione alle deliberazioni dei consigli comunali relative a variazioni alla circoscrizione dei comuni."

Testo vigente dal 27 marzo 1969 al 13 giugno 1990 · versione 40 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art35 · fonte su Normattiva