Art. 99

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[1]Nei comuni aventi popolazione superiora ai 100.000 abitanti, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

[2]1° bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo;

[3]2° spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del 2° comma dell'articolo 332;

[4]3° applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

[5]4° acquisto di azioni industriali;

[6]5° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 50.000;

[7]6° impieghi di denaro, che eccedono nell'anno le lire 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca, o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

[8]7° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000, nonche' la costituzione di servitu' o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

[9]8° locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni;

[10]9° prestiti di qualsiasi natura;

[11]10° assunzione diretta dei pubblici servizi;

[12]11° piani regolatori edilizi e di ampliamento;

[13]12° cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime;

[14]13° regolamenti di uso dei beni comunali, di igiene, edilita', polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;

[15]14° ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 8 settembre 1937 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art99 · fonte su Normattiva