Art. 99
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[1]Nei comuni aventi popolazione superiora ai 100.000 abitanti, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:
[2]1° bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo;
[3]2° spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del 2° comma dell'articolo 332;
[4]3° applicazione dei tributi e regolamenti relativi;
[5]4° acquisto di azioni industriali;
[6]5° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 50.000;
[7]6° impieghi di denaro, che eccedono nell'anno le lire 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca, o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
[8]7° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000, nonche' la costituzione di servitu' o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;
[9]8° locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni;
[10]9° prestiti di qualsiasi natura;
[11]10° assunzione diretta dei pubblici servizi;
[12]11° piani regolatori edilizi e di ampliamento;
[13]12° cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime;
[14]13° regolamenti di uso dei beni comunali, di igiene, edilita', polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;
[15]14° ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale.
[16]((Per i Comuni capoluoghi di provincia, salvo il disposto dell'art. 332, le deliberazioni riguardanti il bilancio preventivo e quelle che importino impegni ultraquinquennali sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'interno, che provvede, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione centrale per la finanza locale.
[17]Al Ministro per l'interno e', inoltre, trasmesso mensilmente da ciascun prefetto un elenco delle altre deliberazioni dell'amministrazione dal rispettivo capoluogo, che impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri. Entro trenta giorni dalla recezione dell'elenco il Ministro puo' chiedere la trasmissione delle deliberazioni, comprese nell'elenco, che danno luogo ad osservazioni ed avocarne a se l'approvazione, sentite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale.
[18]Fino alla scadenza del suindicato termine e, in caso di richiesta della deliberazione, fino al provvedimento del Ministro per l'interno l'esecuzione dell'atto rimane sospesa)).
Testo vigente dal 8 settembre 1937 al 1 luglio 1947 · versione 1 su Normattiva