Art. 51

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[1]Possono altresi' proporre candidati gli enti morali legalmente riconosciuti e le associazioni, esistenti anche solo di fatto, che abbiano importanza nazionale, e perseguano scopi di cultura, di educazione, di assistenza o di propaganda.

[2]La facolta' di proporre candidati e' riconosciuta a tali enti ed associazioni con Regio decreto, su conforme parere di una Commissione di cinque senatori e cinque deputati nominati dalle rispettive assemblee. Il decreto di riconoscimento e' soggetto a revisione ogni triennio.

[3]Gli enti predetti possono proporre un numero complessivo di candidati pari alla meta' dei deputati da eleggere. Il riparto di tale numero tra i vari enti riconosciuti e il modo della loro scelta e' stabilito nel decreto di riconoscimento.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 7 febbraio 1931 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art51 · fonte su Normattiva