Art. 51

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 febbraio 1931 al 21 novembre 1936. Leggi il testo vigente →

[1]Possono altresi' proporre candidati gli enti morali legalmente riconosciuti e le associazioni, esistenti anche solo di fatto, che abbiano importanza nazionale, e perseguano scopi di cultura, di educazione, di assistenza o di propaganda.

[2]La facolta' di proporre candidati e' riconosciuta a tali enti ed associazioni con Regio decreto, su conforme parere di una Commissione di cinque senatori e cinque deputati nominati dalle rispettive assemblee. Il decreto di riconoscimento e' soggetto a revisione ogni triennio. 2

[3]Gli enti predetti possono proporre un numero complessivo di candidati pari alla meta' dei deputati da eleggere. Il riparto di tale numero tra i vari enti riconosciuti e il modo della loro scelta e' stabilito nel decreto di riconoscimento.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 dicembre 1931, n. 1685

2

La L. 28 dicembre 1931, n. 1685, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Agli effetti della prima revisione del R. decreto 17 gennaio 1929, n. 13, relativo al riconoscimento della facolta' di proporre candidati da parte degli Enti morali e delle Associazioni, di cui all'art. 51 della legge elettorale politica, e' prorogato di un anno il termine stabilito nel secondo comma dell'articolo stesso".

Testo vigente dal 7 febbraio 1931 al 21 novembre 1936 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art51 · fonte su Normattiva