Art. 51
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[1]Possono altresi' proporre candidati gli enti morali legalmente riconosciuti e le associazioni, esistenti anche solo di fatto, che abbiano importanza nazionale, e perseguano scopi di cultura, di educazione, di assistenza o di propaganda.
[3]Gli enti predetti possono proporre un numero complessivo di candidati pari alla meta' dei deputati da eleggere. Il riparto di tale numero tra i vari enti riconosciuti e il modo della loro scelta e' stabilito nel decreto di riconoscimento.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 dicembre 1931, n. 1685
2La L. 28 dicembre 1931, n. 1685, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Agli effetti della prima revisione del R. decreto 17 gennaio 1929, n. 13, relativo al riconoscimento della facolta' di proporre candidati da parte degli Enti morali e delle Associazioni, di cui all'art. 51 della legge elettorale politica, e' prorogato di un anno il termine stabilito nel secondo comma dell'articolo stesso".
Il Regio. D.L. 22 ottobre 1936, n. 1972, convertito senza modificazioni dalla L. 14 gennaio 1937, n. 137, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli effetti della revisione del R. decreto 26 ottobre 1933-XI, n. 1516, che determina gli Enti morali e le Associazioni che hanno la facolta' di proporre candidati per le elezioni politiche, e' prorogato di un anno il termine stabilito nel secondo comma dell'art. 51 della legge elettorale politica".
Testo vigente dal 21 novembre 1936 al 9 maggio 2025 · versione 7 su Normattiva