Art. 31 — T. U. 1919, art. 31, e legge 18 novembre 1923, n. 2444
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[1]Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato o dalla comunicazione di cui all'art. 121, nonche' delle sentenze di cui all'art. 33. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al Regio procuratore presso il Tribunale del capoluogo della Provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.
[2]La Commissione elettorale comunale deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'art. 5, le variazioni necessarie cosi per cancellare i nomi di quelli, che piu' non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 3, come per inscrivervi altri, che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.
[3]Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al procuratore del Re e al presidente della Commissione elettorale provinciale.
[4]Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale comunale e' convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.
[5]La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni, di cui all'art. 30.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva