Art. 43 — Legge 18 novembre 1923, m 2444, art. 43
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[1]Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano inscritti.
[2]Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non piu' di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.
[3]Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessita' di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, nei trenta giorni dalla data della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio nella Gazzetta Ufficiale del Regno, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non piu' tardi della domenica precedente a quella delle elezioni.
[4]Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente le elezioni.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva