Art. 19Art. 20 della legge 29 marzo 1903, n. 103, eart. 1 del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253

[1]Quando il prefetto abbia fondati motivi per ritenere che il servizio sia passivo per il bilancio comunale, oppure proceda con gravi e persistenti irregolarita', ordina un'inchiesta.

[2]Gli atti dell'inchiesta sono sottoposti alla giunta provinciale amministrativa, e, quando questa riconosca doversi procedere alla revoca, il prefetto emette il relativo decreto.

[3]Con apposito regolamento, da emanarsi in esecuzione dell'art. 31, saranno stabiliti i modi e i termini per la liquidazione dell'azienda.

[4]Qualora le condizioni dell'azienda o i risultati dell'inchiesta non siano tali da rendere necessaria la revoca, potranno tuttavia, sul conforme parere della giunta provinciale amministrativa, essere prescritte le riforme da apportare al funzionamento dell'azienda.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578~art19 · fonte su Normattiva