Art. 22Art. 19 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

[1]In quanto non sia diversamente disposto dal presente testo unico, alle aziende consorziali si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale sui consorzi.

[2]L'assemblea consorziale nomina la commissione amministratrice della azienda, ai termini dell'art. 5.

[3]Tutte le attribuzioni che, per i servizi assunti da un solo comune o da una sola provincia, sono attribuite al consiglio comunale o provinciale, sono invece per le aziende costituite fra comuni, o fra provincie, o fra comuni e provincie deferite all'assemblea consorziale, compresa la facolta' di sciogliere la commissione amministratrice di cui all'articolo 18.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578~art22 · fonte su Normattiva