Art. 22 — Art. 19 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047
[1]In quanto non sia diversamente disposto dal presente testo unico, alle aziende consorziali si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale sui consorzi.
[2]L'assemblea consorziale nomina la commissione amministratrice della azienda, ai termini dell'art. 5.
[3]Tutte le attribuzioni che, per i servizi assunti da un solo comune o da una sola provincia, sono attribuite al consiglio comunale o provinciale, sono invece per le aziende costituite fra comuni, o fra provincie, o fra comuni e provincie deferite all'assemblea consorziale, compresa la facolta' di sciogliere la commissione amministratrice di cui all'articolo 18.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti