Art. 27Art. 28 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253

[1]Quando manchino di altre risorse, i comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti alle condizioni stabilite dal titolo IV del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

[2]Gli interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma dell'art. 191 della legge comunale e provinciale.

[3]I mutui devono essere deliberati dal consiglio comunale con le forme volute dalla legge comunale e l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, ai termini dell'articolo 11, vale anche per gli effetti della contrattazione del mutuo

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578~art27 · fonte su Normattiva