Art. 112
[1](Art. 118 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]In caso di ritardo o di rifiuto da parte dei Comuni a prendere i necessari provvedimenti per la sollecita contrattazione dei mutui o per tutti gli altri atti di loro competenza, si provvede di ufficio, sentita la Cassa dei depositi e prestiti, nei riguardi della garanzia dei mutui, e secondo le norme stabilite con decreto del ministro della pubblica istruzione.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva