Art. 106 t.u.i.r.
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Se il reddito della societa' o dell'ente e' soggetto all'imposta in misura o con l'aliquota ridotta la maggiorazione di conguaglio prevista nell'articolo 105 e' aumentata di un importo pari alla differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta ridotta. Se gli utili di esercizio o le riserve o gli altri fondi dai quali sono prelevate le somme distribuite sono formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, all'articolo 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, e all'articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64, la maggiorazione di conguaglio non si applica per le societa' operanti nel Mezzogiorno ed e' ridotta alla meta' per quelle operanti nelle province di Trieste e Gorizia.
Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 20 gennaio 1998 · versione 0 su Normattiva