Art. 112 t.u.i.r. — Strumenti finanziari derivati
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(( Si considerano operazioni "fuori bilancio":
- a)i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute;
- b)i contratti derivati con titolo sottostante;
- c)i contratti derivati su valute;
- d)i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attivita'. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio" in corso alla data di chiusura dell'esercizio. I componenti negativi di cui al comma 2 non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:
- a)per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentari italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;
- b)per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 94;
- c)per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio a pronti, corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate, il tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine;
- d)in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalita' di copertura di attivita' o passivita', ovvero sono coperte da attivita' o passivita', i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attivita' o passivita' rispettivamente coperte o di copertura. Se le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere con finalita' di copertura dei rischi relativi ad attivita' e passivita' produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalita' di copertura di rischi connessi a specifiche attivita' e passivita', ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalita' di copertura di rischi connessi ad insiemi di attivita' e passivita'. 6. Salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali, ai fini del presente articolo l'operazione si considera con finalita' di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attivita' o passivita' in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attivita' o passivita' in bilancio o "fuori bilancio".))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 153.
Testo vigente dal 22 marzo 2005 al 1 gennaio 2008 · versione 115 su Normattiva