Art. 112 t.u.i.r. — Strumenti finanziari derivati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1998 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →
Il reddito complessivo delle societa' e degli enti non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 e' formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 20, tenendo conto, per i redditi di impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attivita' commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorche' non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonche' gli utili distribuiti da societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 ((e le plusvalenze indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f))). 8 79
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154
8Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461
79Il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 1, 8, comma 5, e 12 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' agli utili derivanti dalla partecipazione a societa' od enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui e' deliberata la distribuzione a partire dalla predetta data".
Testo vigente dal 1 luglio 1998 al 1 gennaio 2004 · versione 81 su Normattiva