Art. 114 t.u.i.r.Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi

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Il reddito complessivo degli enti non commerciali e' determinato secondo le disposizioni del titolo I. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa che concorre a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati nel comma 2 dell'articolo 113, ferma restando la disposizione del secondo periodo della lettera r) del comma 1 dell'articolo 10. Si applica la disposizione del comma 5 dello stesso articolo. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attivita' commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato senza tenerne contabilita' separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 109.

Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 28 dicembre 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art114 · fonte su Normattiva