Art. 14 t.u.i.r. — Altre detrazioni
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N.311
Testo vigente dal 1 gennaio 2005 al 1 gennaio 2027 · versione 114 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N.311
Testo vigente dal 1 gennaio 2005 al 1 gennaio 2027 · versione 114 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
13 versioni dal 1986
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte sui redditi - Utili distribuiti da società - Computabilità del credito di imposta in aumento del reddito complessivo netto - Mancata possibilità di compensazione delle perdite pregresse con l’entrata corrispondente al credito predetto - Prospettato eccesso di delega, con disparità di trattamento a danno dei contribuenti del solo anno 1988 aventi crediti da compensare - Non fondatezza della questione.
Il Governo delegato attraverso molteplici provvedimenti succedutisi nel tempo all'emanazione dei testi unici in materia fiscale, ha realizzato, secondo i principî e criteri direttivi ricevuti, un unico quadro normativo delle preesistenti disposizioni, provvedendo al coordinamento, correzione ed integrazione delle disposizioni via via emanate; e in tale contesto la disposizione censurata - che per un solo anno (1988) aveva modificato la regola che consentiva la compensazione fra credito d'imposta derivante da ritenute su utili ricevuti e perdite pregresse di esercizio - rimane nei confini delle possibilità applicative desumibili dalla legge di delega, e sotto altro profilo, risponde ad esigenze di mera opportunità discrezionalmente valutate dal legislatore, in una materia che non implica scelte costituzionalmente vincolate. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 14, comma 4, nella sua formulazione originaria, e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione «nella sua formulazione originaria, rimasta in vigore per il solo 1988», secondo la quale «ai fini della determinazione dell'imposta l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo netto». - In tema di leggi delegate v. citate sentenze n. 198/1998, n. 117/1997 e n. 4/1992. - Con specifico riferimento alla delega per i testi unici in materia fiscale, v. citata sentenza n. 38/1994. - Sulla discrezionalità del legislatore in materia fiscale, v. citate ordinanza n. 54/1988, sentenze n. 410/1995 e n. 18/1994.
Riguarda ancheart. 1 legge 904/1977art. 2 legge 904/1977art. 1 legge 68/1984art. 1 d.l. 90/1990
Imposte sui redditi - Utili distribuiti da società - Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi - Esclusione della detrazione del credito di imposta - Conseguente, lamentata, doppia imposizione, in contrasto con i principi di eguaglianza, di capacità contributiva e di imparzialita' dell'amministrazione - Questione gia' oggetto di esame o riconducibile alla 'ratio' di precedente pronuncia - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 26 ('recte': 16) dicembre 1977, n. 904, denunziato, per contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, nella parte in cui esclude la detrazione del credito d'imposta in presenza di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione dei redditi. La questione, infatti, e' stata gia' decisa in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione e non risultano al riguardo proposti, dal giudice rimettente, motivi nuovi che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, mentre, il richiamo all'art. 97 della Costituzione appare, nella specie, del tutto inappropriato, vertendosi in materia dalla quale esula ogni discrezionalita' dell'amministrazione. - v. le ordinanze n. 130/1988, 940/1988, 509/1989 e 186/1982. A.M.M.
Riguarda ancheart. 2 legge 904/1977
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 14, comma 4, nella sua formulazione originaria, e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in…
ECLI:IT:COST:2002:308 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno…
ECLI:IT:COST:2001:67 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 13 — Altre detrazioni
… alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata…
Art. 12 — Detrazioni per carichi di famiglia
… , se il reddito complessivo e' superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro; b) la detrazione spettante ai sensi della …
Art. 19-bis — Percentuale di detrazione
La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma 5, e' determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno…
Art. 1554 — Detrazioni di anzianita'
… trova in una delle condizioni previste dall'articolo 858 subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' pari al periodo di durata delle condizioni stesse.…
Art. 86 — Sanzioni per indebita detrazione
… detrae dall'imposta somme superiori di oltre un decimo a quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 83 e' punito con la pena pecuniaria da una a due volte la somma indebitamente detratta, salva la applicazione della sanzione prevista nel quarto comma dell'art. 50 …
Art. 12
per carichi di famiglia (articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) euro 800, diminuiti…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art14 · fonte su Normattiva