Art. 156 t.u.i.r. — Determinazione del reddito imponibile
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Il reddito imponibile e' determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti:
- a)calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:
- 1)da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;
- 2)da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;
- 3)da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;
- 4)da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata;
- b)e successivamente moltiplicato per i coefficienti di seguito previsti in relazione all'eta' del naviglio:
- 1)da 0 a 5 anni: 0,90;
- 2)da 6 anni a 10 anni: 0,95;
- 3)da 11 a 25 anni: 1,05;
- 4)oltre 25 anni: 1,10. Agli effetti del comma precedente, non sono computati i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave; sono altresi' esclusi dal computo dei giorni di operativita' quelli nei quali la nave e' in disarmo temporaneo. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi precedenti non e' ammessa alcuna deduzione. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 84.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 2 dicembre 2005 · versione 111 su Normattiva