Art. 157-bis t.u.i.r.

((1. Nel caso di locazione a scafo nudo di una o piu' navi, ai soggetti che si sono avvalsi dell'opzione di cui all'articolo 155 spetta un credito d'imposta in misura pari all'imposta calcolata sul reddito determinato in via forfetaria, ai sensi dell'articolo 156, con riferimento ai giorni in cui la nave e' stata locata a scafo nudo.)) 235

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192

235

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

Testo vigente dal 31 dicembre 2024 al 1 gennaio 2027 · versione 234 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art157bis · fonte su Normattiva