Art. 181 t.u.i.r.
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Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 181, le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 172, comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 2 dicembre 2005 · versione 111 su Normattiva