Imposte e tasse - Benefici fiscali - Locazione di immobili ad uso commerciale - Credito di imposta per il locatore pari all’importo dei canoni scaduti e non percepiti - Mancata previsione - Assunta disparità di trattamento rispetto ai locatori di immobili ad uso abitativo - Controversia riferita ad anni anteriori alla modifica legislativa dalla quale sarebbe scaturita la disparità - Irrilevanza della questione nel giudizio 'a quo' - Ordinanza di rimessione carente di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’art. 8 della legge n. 431 del 1998, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non consente ai locatori di immobili ad uso commerciale di beneficiare del credito di imposta di ammontare pari all’importo dei canoni venuti a scadenza e non percepiti, riconosciuto ai locatori di immobili ad uso abitativo. Ed infatti, se da un lato difetta totalmente la rilevanza della questione nel giudizio 'a quo', essendo i tributi oggetto di controversia in tale giudizio relativi ad anni (1995 e 1996) anteriori alla modifica legislativa dalla quale, secondo il rimettente, sarebbe scaturita la censurata disparità di trattamento, dall'altro lato nell’ordinanza di rimessione non è presente alcuna motivazione in ordine alla lamentata violazione dell’art. 53 Cost. da parte della norma nella formulazione, anteriore alla sua modifica, in vigore all’epoca dei fatti di causa.
Riguarda ancheart. 8 Locazioni abitative
Rilevanza della questione - Sopravvenienza di una nuova legge - Ininfluenza ai fini della decisione dei giudizi principali.
Nelle questioni di legittimita' costituzionale concernenti gli artt. 23, comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1 e 4-bis, 118 e 134, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, risulta in modo manifestamente certo ed 'ictu oculi', che la sopravvenuta legge 9 dicembre 1998, n. 431 e, in particolare il suo art. 8, non puo' avere dei riflessi risolutivi sulle predette questioni perche' essa riguarda esclusivamente le locazioni abitative e considera ipotesi estranee al quadro delle questioni sollevate dai giudici 'a quibus'. A.M.M.
Riguarda ancheart. 34 Testo unico delle imposte sui redditiart. 11 legge 413/1991art. 134 Testo unico delle imposte sui redditiart. 33 Testo unico delle imposte sui redditiart. 118 Testo unico delle imposte sui redditi
Imposte sui redditi - Reddito dei fabbricati - Base imponibile - Determinazione con riferimento al canone locativo dell'immobile locato, ancorché non percepito a causa della morosita' del conduttore, anziche' al reddito medio ordinario desunto dalla rendita catastale - Assunto contrasto con il principio di capacità contributiva, con il diritto di difesa e con il principio di eguaglianza, per irragionevolezza del sistema impositivo e disparità di trattamento - Non fondatezza delle questioni.
La normativa che assume, quale base imponibile, ai fini della tassazione del reddito fondiario di un immobile locato, l'importo del canone locativo e cio' anche quando, a causa di morosita' del conduttore, tale canone non sia stato percepito, rappresenta una ipotesi di carattere eccezionale, rispetto alla disciplina comune che fa riferimento al reddito medio ordinario, desunto dalle risultanze dei dati catastali e trova spiegazione nell'attuale struttura del catasto fabbricati, i cui valori spesso non corrispondono all'evoluzione delle rendite immobiliari. Tale eccezione deve peraltro armonizzarsi nel contesto di un sistema che pone la regola - che non puo' essere applicata in maniera indiscriminata e irragionevole - in base alla quale i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo, indipendentemente dalla percezione e percio' dovra' considerarsi operativa solo fino a quando risultera' in vita un contratto di locazione e quindi sara' dovuto un canone in senso tecnico - mentre, in caso di risoluzione del rapporto, il riferimento a detto corrispettivo non sara' piu' praticabile e tornera' in vigore la regola generale, poiche' quanto dovuto dal conduttore inadempiente ha, una volta verificatosi lo scioglimento del rapporto, natura risarcitoria. E' conseguentemente da escludersi che la normativa sia viziata da irragionevolezza e dia luogo a disparita' di trattamento tra situazioni meritevoli di pari tutela e che sia lesiva del principio della capacita' contributiva, in quanto, sotto tale profilo, non e' ravvisabile palese arbitrarieta' e manifesta irragionevolezza nella scelta, da parte del legislatore, dell'indice rivelatore di ricchezza. Ne' risulta leso il diritto di difesa del contribuente, non essendovi spazi di rilevanza per la eventuale prova del mancato pagamento del canone, salvo l'ipotesi di cessazione del rapporto contrattuale. Non e' pertanto fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 23, comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1 e comma 4-bis (aggiunto dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), 118 e 134, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. - V., sulla capacita' contributiva, le sentenze n. 143/1995, n. 315/1994 e 42/1992 e, in tema di reddito medio catastale, la sentenza n. 377/1995. A.M.M.
Riguarda ancheart. 118 Testo unico delle imposte sui redditiart. 34 Testo unico delle imposte sui redditiart. 11 legge 413/1991art. 33 Testo unico delle imposte sui redditiart. 134 Testo unico delle imposte sui redditi