Art. 23 t.u.i.r.
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PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117
Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 249 su Normattiva
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
9 versioni dal 1986
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Benefici fiscali - Locazione di immobili ad uso commerciale - Credito di imposta per il locatore pari all’importo dei canoni scaduti e non percepiti - Mancata previsione - Assunta disparità di trattamento rispetto ai locatori di immobili ad uso abitativo - Controversia riferita ad anni anteriori alla modifica legislativa dalla quale sarebbe scaturita la disparità - Irrilevanza della questione nel giudizio 'a quo' - Ordinanza di rimessione carente di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’art. 8 della legge n. 431 del 1998, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non consente ai locatori di immobili ad uso commerciale di beneficiare del credito di imposta di ammontare pari all’importo dei canoni venuti a scadenza e non percepiti, riconosciuto ai locatori di immobili ad uso abitativo. Ed infatti, se da un lato difetta totalmente la rilevanza della questione nel giudizio 'a quo', essendo i tributi oggetto di controversia in tale giudizio relativi ad anni (1995 e 1996) anteriori alla modifica legislativa dalla quale, secondo il rimettente, sarebbe scaturita la censurata disparità di trattamento, dall'altro lato nell’ordinanza di rimessione non è presente alcuna motivazione in ordine alla lamentata violazione dell’art. 53 Cost. da parte della norma nella formulazione, anteriore alla sua modifica, in vigore all’epoca dei fatti di causa.
Riguarda ancheart. 8 Locazioni abitative
Rilevanza della questione - Sopravvenienza di una nuova legge - Ininfluenza ai fini della decisione dei giudizi principali.
Nelle questioni di legittimita' costituzionale concernenti gli artt. 23, comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1 e 4-bis, 118 e 134, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, risulta in modo manifestamente certo ed 'ictu oculi', che la sopravvenuta legge 9 dicembre 1998, n. 431 e, in particolare il suo art. 8, non puo' avere dei riflessi risolutivi sulle predette questioni perche' essa riguarda esclusivamente le locazioni abitative e considera ipotesi estranee al quadro delle questioni sollevate dai giudici 'a quibus'. A.M.M.
Riguarda ancheart. 34 Testo unico delle imposte sui redditiart. 11 legge 413/1991art. 134 Testo unico delle imposte sui redditiart. 33 Testo unico delle imposte sui redditiart. 118 Testo unico delle imposte sui redditi
Imposte sui redditi - Reddito dei fabbricati - Base imponibile - Determinazione con riferimento al canone locativo dell'immobile locato, ancorché non percepito a causa della morosita' del conduttore, anziche' al reddito medio ordinario desunto dalla rendita catastale - Assunto contrasto con il principio di capacità contributiva, con il diritto di difesa e con il principio di eguaglianza, per irragionevolezza del sistema impositivo e disparità di trattamento - Non fondatezza delle questioni.
La normativa che assume, quale base imponibile, ai fini della tassazione del reddito fondiario di un immobile locato, l'importo del canone locativo e cio' anche quando, a causa di morosita' del conduttore, tale canone non sia stato percepito, rappresenta una ipotesi di carattere eccezionale, rispetto alla disciplina comune che fa riferimento al reddito medio ordinario, desunto dalle risultanze dei dati catastali e trova spiegazione nell'attuale struttura del catasto fabbricati, i cui valori spesso non corrispondono all'evoluzione delle rendite immobiliari. Tale eccezione deve peraltro armonizzarsi nel contesto di un sistema che pone la regola - che non puo' essere applicata in maniera indiscriminata e irragionevole - in base alla quale i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo, indipendentemente dalla percezione e percio' dovra' considerarsi operativa solo fino a quando risultera' in vita un contratto di locazione e quindi sara' dovuto un canone in senso tecnico - mentre, in caso di risoluzione del rapporto, il riferimento a detto corrispettivo non sara' piu' praticabile e tornera' in vigore la regola generale, poiche' quanto dovuto dal conduttore inadempiente ha, una volta verificatosi lo scioglimento del rapporto, natura risarcitoria. E' conseguentemente da escludersi che la normativa sia viziata da irragionevolezza e dia luogo a disparita' di trattamento tra situazioni meritevoli di pari tutela e che sia lesiva del principio della capacita' contributiva, in quanto, sotto tale profilo, non e' ravvisabile palese arbitrarieta' e manifesta irragionevolezza nella scelta, da parte del legislatore, dell'indice rivelatore di ricchezza. Ne' risulta leso il diritto di difesa del contribuente, non essendovi spazi di rilevanza per la eventuale prova del mancato pagamento del canone, salvo l'ipotesi di cessazione del rapporto contrattuale. Non e' pertanto fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 23, comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1 e comma 4-bis (aggiunto dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), 118 e 134, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. - V., sulla capacita' contributiva, le sentenze n. 143/1995, n. 315/1994 e 42/1992 e, in tema di reddito medio catastale, la sentenza n. 377/1995. A.M.M.
Riguarda ancheart. 118 Testo unico delle imposte sui redditiart. 34 Testo unico delle imposte sui redditiart. 11 legge 413/1991art. 33 Testo unico delle imposte sui redditiart. 134 Testo unico delle imposte sui redditi
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzio…
ECLI:IT:COST:2004:318 · leggi il testo integrale
Riuniti i giudizi: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 23, comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1, e 134, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 53, 24 e 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Pia…
ECLI:IT:COST:2000:362 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 25
dell'imposta ai non residenti (articolo 23 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: a) i redditi fondiari; b) …
Art. 26 — Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale
I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. (113) (115) (121) …
Art. 48
sugli interessi e sui redditi di capitale (articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 10, comma 1, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; articolo…
Art. 26-quater — Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea
Gli interessi e i canoni pagati a societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di societa' che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti…
Art. 46
di capitale (articolo 44 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 6, comma 1, legge 30 aprile 1999, n. 130; articolo 12, comma 13-bis, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461) 1. Sono redditi di capitale: a) gli interessi…
Art. 44 — Redditi di capitale
Sono redditi di capitale: a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti; b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art23 · fonte su Normattiva