Art. 38 t.u.i.r.

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Il reddito determinato a norma dei precedenti articoli e' ridotto all'80 per cento per le unita' immobiliari, non adibite all'uso del possessore o di suoi familiari, rimaste non locate per l'intero periodo di imposta per cause non dipendenti dalla volonta' del possessore. Il reddito e' ridotto al 20 per cento:

  • a)per le unita' immobiliari ad uso di abitazione di nuova costruzione, limitatamente al periodo di diciotto mesi dalla data del certificato di abitabilita' o, in mancanza, dalla data in cui sono divenute abitabili;
  • b)per le unita' immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validita' del provvedimento. Se le unita' immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o di suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o da suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito e' aumentato di un terzo. Si considerano in ogni caso tenute a propria disposizione, se non locate per almeno sei mesi nel periodo di imposta, le unita' immobiliari ad uso di abitazione ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa. Il reddito di tali unita' immobiliari, fermo restando per una di esse a scelta del contribuente l'aumento di un terzo di cui al comma 3, e' aumentato del 300 per cento, salvo il disposto del comma 2. Si considerano ad alta tensione abitativa i comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti secondo i dati pubblicati dall'istituto centrale di statistica per l'anno 1980 e i comuni confinanti nonche' i comuni compresi nelle aree individuate con i criteri e le modalita' previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che il contribuente denunci all'ufficio delle imposte lo stato di non locazione entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e che ne attesti la durata nella dichiarazione dei redditi.

Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 25 marzo 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art38 · fonte su Normattiva