Art. 38 t.u.i.r.
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((1. Se le unita' immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito e' aumentato di un terzo.)) 48
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75
37Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "A decorrere dal periodo di imposta per il quale non e' ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, e' abrogato il comma 4 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5-bis) che la modifica di cui al comma 5, del presente aarticolo decorre "dal periodo d'imposta per il quale non e' ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi".
D.L. 31 maggio 1994, n.330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n.473
48Il D.L. 31 maggio 1994, n.330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n.473 ha disposto (con l'art. 4 comma 4) che le presenti modifiche si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.
Testo vigente dal 1 giugno 1994 al 1 gennaio 2004 · versione 45 su Normattiva