Art. 46 t.u.i.r.
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PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117
Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 249 su Normattiva
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
4 versioni dal 1986
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE - LAMENTATA MANCANZA DI PRREVISIONE DELL' ESENZIONE DALL'IMPOSTA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO, PERALTRO DA CIRCOLARE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, PER LE PENSIONI DI INVALIDITA' INAIL - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e 46, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), ora art. 46, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui non estendono l'agevolazione tributaria dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alla pensione privilegiata ordinaria. - S. nn. 151/1981, 387/1989, 431/1996. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 46 d.P.R. 597/1973art. 34 d.P.R. 601/1973
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), ora art. 46, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917…
ECLI:IT:COST:1997:390 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 48
dei soci (articolo 46 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Le somme versate alle societa' commerciali e agli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci…
Art. 148 — Enti di tipo associativo
Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformita' alle finalita' istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati…
Art. 85
Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e delle societa' di mutuo soccorso Non si considerano commerciali le attivita' svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di…
Art. 157
di tipo associativo (articolo 148 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformita' alle finalita' istituzionali, dalle associazioni…
Art. 82
passivi (articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa': a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative…
Art. 73 — Soggetti passivi
Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa': a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche' le societa' europee di cui al regolamento…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art46 · fonte su Normattiva