Art. 6 t.u.i.r.

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I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

  • a)redditi fondiari;
  • b)redditi di capitale;
  • c)redditi di lavoro dipendente;
  • d)redditi di lavoro autonomo;
  • e)redditi di impresa;
  • f)redditi diversi. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidita' permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. I redditi delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 1 gennaio 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art6 · fonte su Normattiva