Art. 6 t.u.i.r.
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I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:
- a)redditi fondiari;
- b)redditi di capitale;
- c)redditi di lavoro dipendente;
- d)redditi di lavoro autonomo;
- e)redditi di impresa;
- f)redditi diversi. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidita' permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. I redditi delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 1 gennaio 1994 · versione 0 su Normattiva